L’attuale legge elettorale ha abrogato il voto di preferenza in modo che ora gli eletti sono scelti dai partiti secondo l’ordine di presentazione in lista. Ad ora nessuno ha eccepito l’indiscutibile incostituzionalità della modifica effettuata. Infatti gli art. 56 e 58 della costituzione prevedono che i parlamentari sia eletti con suffragio universale e diretto (e non indiretto).
Non si è provveduto a modificare i predetti articoli con apposita legge costituzionale, donde la relativa nullità.
E’ singolare che da nessuno, e neppure dai candidati non eletti, sia stata utilizzata tale incostituzionalità per far cadere i governi alternatisi dopo la riforma, a parte il possibile aspetto della legittimità di tutti i provvedimenti emanati da un Parlamento eletto in deroga alla Costituzione. Non solo, nessuno ha promosso un referendum abrogativo, per cui sarebbe bastata la richiesta di 50.000 elettori; e, per di più, la questione dell’incostituzionalità poteva essere eccepita da chiunque in un qualsiasi procedimento giudiziario riguardante la normativa successiva all’anzidetta riforma.
Tratto da: Il Fatto Quotidiano articolo di Agostino Cordova.
Art. 56. [9]
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.Non si è provveduto a modificare i predetti articoli con apposita legge costituzionale, donde la relativa nullità.
E’ singolare che da nessuno, e neppure dai candidati non eletti, sia stata utilizzata tale incostituzionalità per far cadere i governi alternatisi dopo la riforma, a parte il possibile aspetto della legittimità di tutti i provvedimenti emanati da un Parlamento eletto in deroga alla Costituzione. Non solo, nessuno ha promosso un referendum abrogativo, per cui sarebbe bastata la richiesta di 50.000 elettori; e, per di più, la questione dell’incostituzionalità poteva essere eccepita da chiunque in un qualsiasi procedimento giudiziario riguardante la normativa successiva all’anzidetta riforma.
Tratto da: Il Fatto Quotidiano articolo di Agostino Cordova.
Art. 56. [9]
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
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