Da: IL FATTO QUOTIDIANO
Ci siamo già soffermati, sul Fatto del 20 dicembre scorso, sull’incostituzionalità di simile disciplina. Qui basti sottolineare l’ulteriore perfidia di affidarne l’attuazione ai contratti collettivi, da stipularsi entro il termine di dodici mesi. Il governo, evidentemente, conta di innescare l’ennesimo episodio di contrapposizione fra i sindacati; ove poi essi dovessero rifiutare di ingoiare la polpetta avvelenata, è pronta la soluzione B: trascorsi invano i dodici mesi, sarà un decreto del ministro del lavoro a definire le “modalità di attuazione e di piena operatività” delle disposizioni in tema di arbitrato.
Le regole introdotte colpiranno i nuovi assunti (quindi, in larga misura, i giovani). Per tutti gli altri si è provveduto diversamente. D’ora in poi sarà molto difficile fare valere in giudizio l’illegittimità di un licenziamento, dal momento che il termine di decadenza di sessanta giorni per l’impugnazione è stato esteso anche ai licenziamenti intimati oralmente.
La giurisprudenza ha sempre ritenuto inapplicabile tale termine ai licenziamenti orali, per l’ovvia considerazione che, in simili casi, non si potrebbe determinare con certezza il momento dal quale far decorrere il termine. Si può scommettere che, in futuro, i licenziamenti orali, sin qui piuttosto rari, dilagheranno a macchia d’olio: a un datore di lavoro, infatti, basterà sostenere che effettivamente il licenziamento c’è stato, ma ben prima della data indicata dal lavoratore (ed offrirsi di provarlo con testimoni compiacenti), per stoppare il processo prima ancora di entrare nel merito del giudizio.
La lesione del canone di ragionevolezza, evidente in una norma del genere, anche in questo caso potrà essere oggetto di censura davanti alla Corte costituzionale. A prescindere dai profili di incostituzionalità, le nuove norme appaiono particolarmente inique laddove impongono lo stesso breve termine di decadenza per l’impugnazione di un contratto a termine e di un contratto di collaborazione a progetto: essendo ben noto che i lavoratori precari, i più deboli e indifesi, ci pensano due volte prima di rivolgersi al giudice, nella speranza di essere riassunti, l’astratto rigore della disposizione processuale in molti casi finirà per tradursi in concreta sanatoria degli abusi.
La sanatoria. Di vera e propria sanatoria, infine, bisogna parlare a proposito di quella norma che consente alle imprese che, avendo utilizzato abusivamente i contratti a progetto, abbiano offerto entro il 30 settembre 2008 ai lavoratori coinvolti l’assunzione con contratto di lavoro subordinato, di chiudere la partita per il periodo in cui l’abuso è stato commesso versando un indennizzo di modestissimo importo (mediamente di gran lunga inferiore a quanto altrimenti dovuto). Le imprese (chi sta pensando ai gestori di call center probabilmente non sbaglia: la norma è animata visibilmente dall’afflato etico delle leggi ad personam) sentitamente ringrazieranno: i lavoratori precari un po’ meno.
La parola passa dunque alla Corte costituzionale, ma non solo ad essa. La mancanza di mobilitazione nei confronti di questo straordinario cocktail di iniquità non è addebitabile solo al tecnicismo della materia: è l’ennesima dimostrazione di debolezza dell’opposizione. Si può però sempre rimediare: facendo dell’impegno ad abrogare questa legge ingiusta un punto centrale del programma con cui presentarsi alle elezioni politiche del 2013.
*professore ordinario di Diritto del lavoro all’Università di Torino
Massimo Roccella
Nessun commento:
Posta un commento